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** INFORMATIVA N° 9/2019
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1) Invio F24 telematico: Si comunica che l’invio telematico dei modelli F24 sarà effettuato dallo studio due giorni feriali prima della scadenza prevista dalla legge. Pertanto il cliente interessato a sospendere l’invio dovrà comunicarcelo almeno quattro giorni prima della scadenza. Dopo l’invio da parte dello studio, il pagamento potrà essere bloccato solo presso la banca prescelta entro la data di scadenza.
2) Prelievi in contanti – divieto di movimentazioni in contanti pari o superiori a € 10.000 al mese: Dal 2 luglio 2019 vige l’obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare all’UIF le movimentazioni di denaro contante pari o superiori a 10.000 euro.
3) Accertamento sui conti bancari: L’AdE effettuerà accertamenti sulle movimentazioni dei conti bancari al fine di individuare versamenti ed accumuli annui superiori agli importi dichiarati.
4) Fatture: La descrizione generica non rende inerente il costo. Va descritto con precisione il bene ceduto o il servizio prestato altrimenti il costo non è detraibile e l’IVA non può essere recuperata. Questi sono i dati obbligatori previsti dal DPR n. 633/1972:
• data di emissione (corrisponde alla data dell’incasso o della vendita dei beni). In caso di fattura differita (vendite con emissione del DDT) la data corrisponde con la fine del mese in cui i DDT sono stati emessi. L’invio elettronico della fattura deve essere fatto entro 12 giorni dalla data di emissione;
• numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
• ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
• numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
• ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
• numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
• natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione. Attenzione le diciture generiche non sono valide. Non è sufficiente inserire consulenza tecnica. Bisogna specificare a cosa è riferita la consulenza;
• data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; (obbligatoria dal 1° luglio 2019)
• corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
• corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
• aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.
5) Vendita di alcolici: nuovo obbligo di licenza fiscale per le attività escluse: Reintrodotta la licenza fiscale per la vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa a carico di numerose attività produttive che dal 2017 ne erano esentate; Nota Dogane del 18.07.2019 n. 83760. Per effetto delle modifiche introdotte con l’art. 13 bis della legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione de D.L. n. 34/2019 ( Decreto Crescita), viene ripristinato per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che esercitano la vendita di prodotti alcolici, il generale obbligo di denuncia di attivazione oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle dogane e conseguentemente si ritiene, in considerazione del mutato assetto normativo, non più vigente il contenuto della direttiva prot. 113015/RU del 9/10/2017. L’Agenzia delle Dogane con la Nota del 18 luglio 2019 n. 83760/RU ha ricordato infatti
che l’esonero riguardava, come specificato dalla sopracitata Nota delle Dogane del 2017 n. 113015, tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all’interno di sagre, fiere, mostre. Ora il ripristinato obbligo di denuncia fiscale è reintrodotto per tutte queste categorie di attività a decorrere dal 30 giugno 2019. Con la reintroduzione di tale obbligo si ripropongono le problematiche connesse ai riflessi che, sulla disciplina tributaria fissata dal Testo Unico delle Accise, derivano dall’applicazione del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ove sono stati individuati una serie di procedimenti afferenti l’avvio e lo svolgimento di attività per le quali trovano applicazione gli istituti in cui si traduce la semplificazione amministrativa, prevedendo fattispecie per le quali è sufficiente una comunicazione preventiva allo sportello unico (SUAP) ed i
suoi riflessi sul procedimento tributario.
Cordiali saluti.
Pratola Peligna, lì 10/09/2019 Studio Presutti & Palombizio
Scarica l’allegato (https://gallery.mailchimp.com/6bca107349e8ab33b1734f9a5/files/345ad1b8-9aa9-4dce-962d-f2884d81aa29/9.INFORMATIVA.01.pdf)
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