INFORMATIVA N. 10/2018

By 18 settembre 2018Informativa

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INFORMATIVA N° 10/2018

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1. Fatturazione elettronica obbligatoria dal 01/01/2019: salvo proroghe, dal primo gennaio 2019 entrerà in vigore la fatturazione elettronica nei confronti di tutti i soggetti titolari di partita IVA. E’ possibile procedere all’emissione, invio e conservazione della fattura elettronica gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/. Tale portale però non gestisce la ricezione delle fatture dei fornitori che quindi dovrà essere fatta scaricando le relative PEC. Vi avvisiamo che lo studio si sta organizzando per poter emettere e ricevere le fatture in vostra Vece o addirittura per consentirvi di emetterle direttamente utilizzando il nostro software online. nel frattempo qualora qualche vostro fornitore Vi chiedesse le modalità di inoltro della fattura elettronica potete, allo stato attuale, farle inviare al Vs indirizzo PEC di riferimento. Entro fine anno valuteremo l’opportunità di scegliere un indirizzo digitale.

2. Prestazioni occasionali per aziende alberghiere e agricole:

le aziende alberghiere e le strutture ricettive operanti nel settore del turismo potranno utilizzare le prestazioni lavorative di:
* giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero un ciclo di studi universitario;
* soggetti titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
* disoccupati;
* percettori di prestazioni integrative del salario;
* percettori di reddito di inclusione;
* percettori di altre prestazioni di sostegno al reddito.

Il committente potrà così avvalersi del contratto di prestazione occasionale purché non abbia alle proprie dipendenze più di 8 lavoratori anziché 5 come per la generalità degli utilizzatori.
Con riferimento al settore agricolo la prestazione potrà essere comunicata entro un arco temporale non superiore a 10 giorni, indicando nella dichiarazione anticipata di prestazione lavorativa, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni.
3. Somministrazione di lavoro: è stata introdotta una percentuale di utilizzazione dei somministrati, affermando che – fermo restando il limite legale del 20% relativo ai contratti a tempo determinato – il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare complessivamente il 30% del numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato presso l’utilizzatore alla data del primo gennaio dell’anno al quale si riferisce la stipula, con un arrotondamento all’unità superiore se il decimale è pari o superiore allo 0,5.

Qualora l’attività sia poi iniziata in corso d’anno, il limite sarà calcolato al momento della stipula del contratto di somministrazione. Vengono ritenuti esenti dal limite quantitativo i lavoratori in mobilità, i soggetti disoccupati che fruiscono del trattamento di disoccupazione NASPI, i soggetti che godono di interventi integrativi salariali da almeno sei mesi, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
4. Vendite a extracomunitari (Tax free shopping): obbligo fatturazione elettronica dal 1° settembre 2018. Dal 1° settembre 2018 decorre, dunque, l’obbligo di emettere le fatture inerenti al Tax free Shopping esclusivamente in modalità elettronica. La nuova modalità di fatturazione consente agli acquirenti domiciliati e residenti in paesi extra UE di ottenere il rimborso o lo sgravio dell’Iva pagata sui beni acquistati, in ragione del fatto che il consumo di tali beni si realizza al di fuori del territorio comunitario. La fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di beni a turisti extra UE, che è stata introdotta dall’art. 4-bis del D.L. 193/2016, sarà gestita dal sistema denominato Otello 2.0 realizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Procedure utilizzabili:
A)
Il commerciante italiano può riconoscere lo sgravio o il rimborso dell’Iva a favore dell’acquirente extracomunitario con due diverse modalità:
1) cedendo il bene senza applicare l’imposta. Il commerciante deve emettere fattura con indicazione, anche successiva all’emissione, ma prima del visto doganale, degli estremi del passaporto (o di altro documento equipollente); entro quattro mesi deve ottenere l’esemplare della fattura vistato dalla Dogana di uscita dalla UE e, in caso di mancata restituzione, entro un mese procede alla regolarizzazione dell’operazione;
2) chiedendo all’acquirente extra UE il pagamento dell’Iva, con successivo rimborso. Il viaggiatore deve trasportare i beni fuori dall’UE entro tre mesi dalla cessione e restituisce entro il mese successivo, l’esemplare della fattura vistato dalla Dogana di uscita; il dettagliante, al ricevimento dell’esemplare della fattura di vendita vistata, rimborsa l’Iva all’acquirente (accredito su conto corrente, assegno bancario, eccetera) e a sua volta recupera l’imposta emettendo apposita nota di variazione.
B) Procedura telematica
In caso di utilizzo della procedura telematica, il commerciante emette la fattura e trasmette al sistema il messaggio contenente i relativi dati, mettendo a disposizione del cessionario il documento in formato analogico o elettronico.
L’acquirente richiede poi l’apposizione del visto presso l’Ufficio doganale, il quale, in caso di esito positivo dei controlli, genera il codice di visto digitale per la fattura, che costituisce la prova di uscita dei beni.
L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 54088/RU del 22 maggio 2018, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, ha definito le modalità (tecniche e operative). Con la nota 54505/RU, le Dogane hanno diramato le istruzioni operative per l’utilizzo del software Otello 2.0, così da consentire una graduale adesione alla nuove modalità e per gestire il periodo transitorio (fatture Tax free emesse fino al 31 agosto 2018 in formato cartaceo), ribadendo che dal 1° dicembre 2018 tutte le operazioni Tax free sono trattate esclusivamente con Otello 2.0, ad eccezione delle fatture emesse da cedenti appartenenti all’Unione europea non stabiliti nel territorio italiano.
5. DVR per micro, piccole e medie imprese: arriva l’ OiRA per la compilazione automatica.

Con la Circolare congiunta INAIL/MLPS nn. 31/13, è stato messo a disposizione delle micro, piccole e medie imprese uno strumento estremamente utile alla compilazione del documento per la valutazione dei rischi. Il tool permetterà al datore di lavoro di valutare in completa autonomia il rischio aziendale nel caso di lavori e/o mansioni d’ufficio, e finanche di scaricare – al termine della procedura – il DVR già precompilato, il quale potrà comunque essere modificato o integrato dal datore di lavoro.
6. Privacy (proroga di 8 mesi delle sanzioni) : Con il Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2018 è stato approvato il decreto di adeguamento della nostra normativa nazionale in materia di privacy al Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio ultimo scorso.

In base a tale decreto la riforma della normativa in materia di tutela dei dati personali entrerà in vigore in maniera graduale e per le imprese sarà garantito un periodo transitorio esente da controlli e ispezioni che dovrebbe durare 8 mesi.
Ora il testo del decreto di adeguamento al GDPR dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Così come era stato deciso dall’apposita Commissione costituita e comunicato da parte del Governo il legislatore ha deciso semplicemente di novellare, laddove necessario, il Codice per la tutela dei dati personali esistente e non di abolirlo riscrivendolo, nonostante le profonde innovazioni introdotte dal Regolamento UE 2016/679 in merito all’approccio alla tutela della privacy.
7. Bonus pubblicità: al via la prenotazione

È fissata nella finestra temporale che va dal 22 settembre al 22 ottobre 2018 la scadenza per inviare il modello relativo al bonus pubblicità, per le spese relative al 2017 e al 2018.
In particolare, devono eseguire la trasmissione, al fine di prenotare l’incentivo, le imprese e i professionisti che hanno effettuato o effettueranno l’investimento nel 2018 (cd. comunicazione prenotativa); seguirà poi una ulteriore presentazione dello stesso modello, avente lo scopo di dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti comunicati nella prenotazione, che dovrà essere compiuta tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2019 (cd. comunicazione consuntiva). Le imprese e i professionisti che hanno sostenuto le spese nel 2017, invece, devono effettuare solo il secondo invio, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, per dichiarare l’effettiva realizzazione dell’investimento (cd. comunicazione prenotativa).

Cordiali saluti.
Pratola Peligna, lì
17/09/2018 Studio Presutti & Palombizio
Scarica l’allegato (https://gallery.mailchimp.com/6bca107349e8ab33b1734f9a5/files/ce5a29d0-5bb2-4516-8ddd-09d53afda719/10.INFORMATIVA.pdf)

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