INFORMATIVA N. 8/2019

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** INFORMATIVA N° 8/2019
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Buon Ferragosto

1) Si ricorda che lo studio osserverà il consueto periodo di chiusura estiva dal 14/08/2019 al 30/08/2019.

2) Incentivi assunzioni fruitori del reddito di cittadinanza: Con la circolare n. 104 del 19 luglio 2019 l’Inps ha emanato le direttive relative all’incentivo che possono beneficiare i datori di lavoro che assumono percettori di Reddito di Cittadinanza a tempo pieno ed indeterminato. L’agevolazione riguarda l’esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, fatta esclusione dei premi Inail, per un tetto massimo di € 780,00 mensili. La durata sarà per massimo 18 mesi. I mesi per cui il lavoratore ha già beneficiato di Reddito di Cittadinanza dovranno essere decurtati dal calcolo iniziale, con un minimo di 5 mensilità. E’ stata data la possibilità agli enti di formazione, che abbiano stipulato presso il Centro per l’Impiego un Patto di formazione, la possibilità di far fruire al lavoratore beneficiario di RdC di un percorso formativo di riqualificazione professionale. Nel caso un datore di lavoro assuma una persona che ha partecipato a
questo percorso di formazione il contributo dovrà essere equamente diviso tra il datore di lavoro e l’ente di formazione. Nel caso di licenziamento del lavoratore nei trentasei mesi successivi l’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a restituire l’incentivo fruito con la maggiorazione di sanzioni ed interessi.

3) Cedolare secca: Soppressione comunicazione proroga contratto: Abrogato l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti assoggettati alla cedolare secca e la relativa sanzione. Il mancato gettito della sanzione sarà coperto con l’abolizione della stampa dei modelli di dichiarazione distribuiti gratuitamente negli uffici comunali.

4) Eco e sisma bonus: sconto al cliente direttamente in fattura: Recupero dell’importo in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, o come cessione del credito da parte del fornitore ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi. L’articolo 10 del decreto legge n. 34/2019 introduce alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di ecobonus e sismabonus: il fornitore può anticipare uno sconto sul prezzo dell’intervento per un ammontare pari alla detrazione spettante ai contribuenti. Il provvedimento del 31 luglio 2019 definisce modalità e termini per consentire ai soggetti beneficiari delle detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione, e anche modalità e termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24 oppure cedere il credito medesimo a soggetti terzi. La comunicazione
dell’opzione dello sconto: I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013) possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi. Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, l’opzione va comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet istituzionale, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, che può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata. In particolare, gli specifici elementi da indicare nella comunicazione, dettagliati nel documento di prassi, sono: la denominazione e il codice fiscale del
soggetto avente diritto alla detrazione, la tipologia di intervento effettuato, l’importo complessivo e l’anno di sostenimento della spesa sostenuta, l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante), i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento; la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto, la data in cui è stata esercitata l’opzione, l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato. Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione dell’opzione è effettuata all’Agenzia sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni da parte dell’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati nece
ssari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il calcolo delle spese: Lo sconto è pari alla detrazione dell’imposta lorda spettante per gli interventi effettuati di ecobonus e sismabonus, in base alle spese sostenute fino al 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese sostenute complessivamente nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore, per effetto dello sconto praticato. In presenza di più fornitori che hanno effettuato uno stesso intervento la detrazione spettante viene commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi. Il recupero dello sconto da parte del fornitore: Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a
quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo. A tal fine, il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Dopo la conferma, il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, il relativo modello F24 è scartato. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Come cedere il credito, per chi non compensa lo sconto: Il fornitore, in alternativa all’utilizzo in compensazione, può a sua volta cedere il c
redito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ esclusa, in ogni caso, la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche, di cui al Dlgs n. 165/2001.
Il provvedimento delle Entrate precisa che la comunicazione della cessione, a cura del fornitore, deve avvenire con le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle stesse condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare con le funzionalità online delle Entrate.

5) Vendita di beni online (marketplace). Entro il 31 ottobre 2019 Tutti coloro, soggetti passivi residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che gestendo un’interfaccia elettronica, ovvero mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, facilitano le vendite a distanza, online, di beni importati o di beni già all’interno dell’Unione europea, sono tenuti a trasmettere alle Entrate, per ciascun trimestre, un’apposita comunicazione con i dati dei fornitori dei beni che abbiano effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento. Con il Provvedimento del 31 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate fissa i termini e le modalità d’invio di tale comunicazione, prevista dall’articolo 13 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, o “decreto crescita”.

Cordiali saluti.

Pratola Peligna, lì 13/08/2019 Studio Presutti & Palombizio

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