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** INFORMATIVA N° 13/2019
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Corrispettivi e ricevute fiscali 2020
Dal primo gennaio 2020 l’emissione degli scontrini fiscali deve essere effettuato con registratori idonei alla trasmissione telematica in agenzia delle entrate.
Transitoriamente, i soggetti il cui obbligo di trasmissione decorre dal primo gennaio 2020 godranno, per i primi 6 mesi dell’anno, dell’esenzione dall’applicazione di sanzioni se, continuando a “memorizzare” le operazioni con i “vecchi” scontrino e ricevuta fiscale, trasmettono i dati dei corrispettivi giornalieri entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni utilizzando, anche per il tramite di intermediari fiscali abilitati, il portale dell’Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi).
In alternativa al registratore di cassa, per i soggetti che non possono rilasciare in tempo reale la fattura (esempio: idraulico che esegue un intervento a domicilio del cliente) è possibile utilizzare anche il blocco Fattura Semplificata di Cortesia (in modo da rilasciare subito un documento al cliente), per poi emettere entro 12 giorni la fattura elettronica semplificata. La fattura elettronica semplificata (art. 21-bis del Dpr n. 633/1972 utilizzata solo per importi complessivi di imponibile e Iva non superiori a 100 euro) prevede l’indicazione del solo codice fiscale del destinatario in aggiunta alla descrizione della merce venduta o della prestazione effettuata.
Attenzione! Non sono previsti esoneri per contribuenti “minori” (minimi o forfettari). Gli imprenditori che rientrano nel vecchio regime dei minimi e i contribuenti “forfettari”, seppur esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, sono pienamente soggetti all’obbligo di “memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri”. Di conseguenza anche loro dovranno dotarsi di “Registratore Telematico” oppure dovranno emettere fattura (cartacea) per ogni operazione che andranno ad effettuare.
Sanzioni: In caso di mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o nel caso di trasmissione o memorizzazione di dati incompleti o non veritieri, è prevista la sanzione pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro. Ed ancora la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO O L’ADATTAMENTO DEL REGISTRATORE TELEMATICO: Viene riconosciuto un credito d’imposta del 50%, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto di un Registratore Telematico (50 euro in caso di adattamento di quello esistente). Il contributo in esame, concesso all’esercente sotto forma credito d’imposta, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo 6899 indicando come anno quello di sostenimento della spesa. Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d’acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabili, il relativo corrispettivo (assegni bancari/postali, circolari, bonifici, nonché vaglia cambiari / postali o altri mezzi di pagamento elettronici).
Il credito in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni successive, fino alla conclusione dell’utilizzo.
SOGGETTI ESONERATI:
Si tratta in particolare di tutti i soggetti già esonerati dalla certificazione dei corrispettivi (compresi i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico), tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli, distributore di carburante solo per le cessioni di benzina e gasolio, chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli e i soggetti che effettuano operazioni marginali.
Cordiali saluti.
Pratola Peligna, lì 09/12/2019 Studio Presutti & Palombizio
Scarica l’allegato (https://gallery.mailchimp.com/6bca107349e8ab33b1734f9a5/files/6ed1eeb9-d33a-4da7-88fa-26689583038e/13.INFORMATIVA.01.pdf)
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