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** INFORMATIVA N° 1/2020
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1) NUOVO SCONTRINO FISCALE: deve indicare LA DESCRIZIONE DEI BENI CEDUTI E DEI SERVIZI RESI.
Ai sensi dell’articolo 2 del richiamato decreto ministeriale il documento commerciale (che sostituisce lo scontrino fiscale) deve contenere, tra le indicazioni obbligatorie, la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.
Inoltre, tale documento deve contenere le seguenti indicazioni:
– data e ora di emissione,
– numero progressivo,
– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente,
– numero di partita Iva dell’emittente,
– ubicazione dell’esercizio
– ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Dunque, dal 1° gennaio 2020 (dal 1° luglio 2019 per i soggetti già obbligati all’emissione del documento commerciale) il documento commerciale (sostitutivo dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale) dovrà obbligatoriamente indicare dei dati che il vecchio scontrino fiscale non doveva invece evidenziare: la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.
2) RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI: Il comma 1 dell’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997 introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
La quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente, e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e della relativa ritenuta operata, andrà effettuata sulla base di parametri oggettivi, ad es. sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa.
Le novità si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020, riguardo alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (con versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche per i contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati antecedentemente.
Committenti e appaltatori: Chiarimenti sulle responsabilità. La norma pone a carico dell’impresa l’onere del versamento delle ritenute operate con distinte deleghe per committente e, specularmente, obbliga quest’ultimo alla verifica del pagamento. Il versamento di tali ritenute deve essere effettuato dall’impresa, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
L’elemento distintivo va indicato dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice nel modello F24 e si riferisce al versamento delle ritenute effettuate. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019 istituisce il codice identificativo “09”, per consentire all’impresa appaltatrice o affidataria o all’impresa subappaltatrice di indicare nel modello F24 il soggetto committente presso cui sono stati impiegati i lavoratori ai quali si riferisce il versamento delle ritenute. I modelli F24 compilati secondo le istruzioni fornite dalla risoluzione sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Le modalità di compilazione dei campi della sezione “Contribuente” del modello F24 sono le seguenti:
➢ nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento
➢ nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
3) BONUS FACCIATE: Introdotta una detrazione del 90% per le spese del 2020 relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B ex Dm 1444/1968 (centri storici e parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Sono ammessi al beneficio i soli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare i requisiti energetici previsti dal decreto Mise 26 giugno 2015 e quelli della tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008, riguardanti i valori di trasmittanza termica. (Legge di bilancio 2020, articolo 1, commi da 219 a 224).
4) REGIME FORFETTARIO: per il calcolo di deduzioni e detrazioni si terrà conto anche dei redditi da regime forfettario.
sono esclusi da regime forfettario:
– i soggetti che sostengono costi per lavoro dipendente superiore ad euro 20.000;
– i soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato pari o superiore ad euro 30.000;
5) DETRAZIONI IRPEF DEL 19% per oneri fiscalmente rilevanti: diventa obbligatorio utilizzare sistemi di pagamento tracciabili. Il vincolo non opera per i medicinali e i dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale;
6) SPESE VETERINARIE: Innalzato a 500 euro l’importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva;
7) RIVALUTAZIONE terreni/partecipazioni/beni d’impresa/Estromissione dei beni immobili:
Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020. Prevista un’unica aliquota per il calcolo dell’imposta sostitutiva: 11% (commi 693-694).
La manovra rivede le aliquote per la rivalutazione dei beni (articolo 1, commi da 696 a 704) proroga ancora la possibilità di rivalutare i beni d’impresa. Alla luce dello scarso interesse suscitato e considerata l’avvenuta riduzione dal 2017 dell’aliquota Ires al 24%, viene ridotta sensibilmente la misura dell’imposta sostitutiva di Ires e Irap (e di eventuali addizionali) al 12% e al 10% (attualmente 16% e 12%), rispettivamente per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni: Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. È previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un’imposta sostitutiva del 10%. Il versamento potrà essere frazionato fino a tre rate annuali di pari importo, se l’ammontare complessivamente dovuto non supera 3 milioni di euro, ovvero, in caso contrario, fino a sei rate (commi 696- 704).
Estromissione dei beni immobili imprese individuali: La disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021, il rimanente 40% (comma 690).
8) CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI, sostituiscono i cd. superammortamento e iperammortamento: L’art. 1, commi 184-197 della Legge di bilancio 2020 è relativo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Con i commi 184-197 al Senato è stata integralmente sostituita la disciplina originariamente contenuta nell’articolo 22 del disegno di legge: anziché prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e di disciplinare un credito d’imposta per la realizzazione di progetti ambientali, i commi 184-197 introducono un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla
trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Le norme in esame chiariscono il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020, al fine di evitare la sovrapposizione dell’agevolazione introdotta con la disciplina di superammortamento e iperammortamento. Il comma 185 individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 – in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite ex lege, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Il comma 194 consente di applicare, alle stesse condizioni e negli
stessi limiti, il credito d’imposta anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché esso abbia ad oggetto beni diversi da quelli (materiali e immateriali) individuati nell’ottica di Industria 4.0 ed elencati negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, individuati all’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Si tratta di beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016).
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
– veicoli e altri mezzi di trasporto;
– beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
– fabbricati e le costruzioni;
– beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L’allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie;
– beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti.
Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.
Ai sensi del comma 189, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto:
nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Ai sensi del comma 190, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Il comma 188 chiarisce che, per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli ricompresi nei predetti allegati, indicati nei commi 189 e 190, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Il comma 191 chiarisce che il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali (di cui al comma 190).
Esso è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al già menzionato comma 188; per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190, ossia per i beni strumentali materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017, esso è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.
Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Cordiali saluti.
Pratola Peligna, lì 04/01/2020
Studio Presutti & Palombizio
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