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** INFORMATIVA N° 2/2020
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1) DETRAIBILITÀ SPESE MEDICHE: Vi ricordiamo che il provvedimento legislativo pubblicato il 04/01/2020 ha sancito che per la detraibilità delle spese sostenute dal 01/01/2020 (mediche, veterinarie, funebri, scolastiche, affitti universitari, assicurazioni, spese scolastiche, etc.) occorre la tracciabilità del pagamento. non è necessaria la tracciabilità, invece, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. Non è ancora chiaro se per le spese pagate in contanti occorre comunque l’invio dati al sistema tessera sanitaria oppure no. Nell’incertezza suggeriamo di non inviare le fatture riscosse contanti nel 2020 e di aspettare ulteriori notizie. Resta comunque l’obbligo dell’invio al sistema tessera sanitaria delle fatture 2019 comunque incassate.

2) LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE:
Le modifiche all’utilizzo del contante sono contenute nell’art. 18, D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020). La disposizione modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

3) BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, se l’importo annuo non supera 1.000 euro, il versamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato in due rate semestrali con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno. Quando l’importo annuo supera la cifra indicata, i termini di versamento rimangono invariati, vale a dire trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio 2021.

4) APPLICAZIONE DELLE RITENUTE FISCALI SUGLI APPALTI:
Vi ricordiamo l’obbligo dei committenti di lavori o forniture di verificare il versamento delle ritenute fiscali del personale dipendente impiegato nella commessa, solo quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) valore annuo complessivo superiore a € 200.000;
b) prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive) presso le sedi del committente (endo-aziendale);
c) utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente (o ad esso riconducibili).
La verifica può avvenire tramite acquisizione del mod. F24 relativo al pagamento della ritenuta e di autocertificazione mensile dell’appaltatore o subappaltatore con l’identificazione tramite codice fiscale di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto nel mese precedente, il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore, l’ammontare della retribuzione corrisposta al singolo dipendente, il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale dipendente, con separata indicazione di quelle ritenute che sono relative all’esecuzione dell’appalto affidato dal committente.
In alternativa è possibile richiedere la certificazione unica di regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate. Il certificato, disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, avrà una validità di 4 mesi dalla data del rilascio e non sconta l’imposta di bollo, né tributi speciali.
Se l’appaltatore non trasmettesse le deleghe di pagamento e l’elenco nominativo, oppure se il versamento delle ritenute fiscali risultasse omesso o insufficiente, il committente dovrà sospendere il pagamento del corrispettivo all’appaltatore sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’appalto, segnalando la circostanza entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.
Infine, per gli appaltatori soggetti ai nuovi obblighi del Decreto Fiscale, se privi della certificazione dell’Agenzia delle Entrate di cui sopra, è esclusa la facoltà di ricorrere all’istituto della compensazione per adempiere alle proprie obbligazioni relative ai contributi previdenziali (INPS) e ai premi assicurativi (INAIL).

5) OBBLIGO INSTALLAZIONE POS SENZA SANZIONI: Ricordiamo che il POS è utile per dimostrare la tracciabilità dei pagamenti. Ancorchè la normativa ne preveda l’obbligo per tutti i soggetti titolari di Partita IVA, non sono ancora previste sanzioni per coloro che ne sono sprovvisti.

Cordiali saluti.

Pratola Peligna, lì 08/02/2020
Studio Presutti & Palombizio
Scarica l’allegato (https://mcusercontent.com/6bca107349e8ab33b1734f9a5/files/23964a0c-00d0-431e-8680-3e20ffcfea43/2.INFORMATIVA.01.pdf)

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