ripresa attività dal 18/05/2020

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Regione Abruzzo
Ordinanza 59 del 14/05/2020
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disciplina per la ripresa delle attività

Da lunedì riprenderanno le attività, artigianali, commerciali e di servizi nel rispetto dei protocolli di sicurezza nazionali e territoriali. Coloro che hanno personale dipendente debbono NECESSARIAMENTE dotarsi dei piani di sicurezza ordinariamente previsti (DVR) appositamente integrati con le specifiche disposizioni per l’emergenza COVID 19. Precisiamo che non vi è alcun obbligo di sanificazione in assenza di infezione COVID. Gli Ispettori del Lavoro stanno effettuando verifiche al riguardo comminando elevate sanzioni amministrative ed eventualmente disponendo la chiusura del locale. Suggeriamo di rivolgersi a professionisti all’uopo qualificati.
Ecco i principali punti del l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo che alleghiamo in calce:
– è consentita l’apertura delle attività di ristorazione esclusivamente su prenotazione, a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all’Allegato1 “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di ristorazione” ;

– le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’Allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti” (cfr., Allegato 2);

– le strutture ricettive alberghiere sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere” (cfr., Allegato 4);

– è consentito l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio finora non ricomprese nelle deroghe di cui agli Allegati 1) e 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

– l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)” (cfr., Allegato 9);

– gli artisti ed i musicisti possono riunirsi in luoghi chiusi al pubblico per effettuare le prove, rispettando le forme prescritte di distanziamento sociale ed, ove possibile, utilizzando i dispositivi di protezione individuale;

– sono riaperte tutte le attività commerciali, rispettando i protocolli di sicurezza nazionali e regionali vigenti, nonché l’Allegato 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020;

– le imprese artigiane già oggetto delle modalità previste dal punto 10) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56/2020 e non ricomprese nei codici ATECO contemplati dall’Allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 possono riaprire senza limitazioni, purché:
a) rispettino le dovute forme di distanziamento sociale;
b) facciano ricorso all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
c) rispettino gli obblighi imposti dall’Allegato 6 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

– relativamente agli acconciatori, estetiste, centri benessere:
a) l’Allegato 1, paragrafo 2, lett. a) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56/2020 è da intendersi nel senso che all’interno del locale deve esserci la presenza di un solo cliente per operatore;
b) a tal riguardo, si segnala che per “operatore”, al di là del titolare, si intende esclusivamente colui/colei che è legato/a da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione. Non rientrano in questa tipologia gli stagisti o i tirocinanti che, allo stato, non possono rientrare all’interno dei saloni;
c) la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le postazioni deve essere sempre garantita o tramite l’alternanza delle postazioni, sia nella zona del lavaggio che, nelle zone trattamenti, oppure tramite l’applicazione di pannelli in plexiglass;
d) il numero dei clienti in negozio dipende dalla possibilità di garantire le distanze di sicurezza di almeno un metro in tutte le zone dedicate. È consentito che un operatore specializzato possa occuparsi di più clienti (ad esempio, l’addetto al colore, al taglio, al lavaggio, etc.) in modalità un cliente per volta, purché tra un cliente e l’altro vengano adottate tutte le prescrizioni di igienizzazione di postazioni e personali (cambio dei guanti, lavaggio mani e/o sanificazione
mani e postazione) e sempre nel rispetto assoluto delle distanze di sicurezza, del numero dei clienti, e della permanenza in negozio per il tempo strettamente necessario;
e) gli effetti personali dei clienti e degli operatori devono essere riposti in armadietti. In mancanza oppure chiusi in buste monouso;
f) la zona cassa deve essere delimitata da un pannello di plexiglass;
g) l’abbigliamento monouso può essere sostituito soltanto da abbigliamento atto al lavaggio con igienizzanti a 60/90 gradi;
h) l’uso dei soprascarpe monouso nei centri estetici è destinato ai clienti e agli operatori sprovvisti di calzature adatte all’igienizzazione. I soprascarpe possono essere sostituiti con teli o pantofole monouso.

Allegati:
https://mcusercontent.com/6bca107349e8ab33b1734f9a5/files/67b264fb-9c1f-4d72-861f-8c8cade033e6/ord59.pdf (https://mcusercontent.com/6bca107349e8ab33b1734f9a5/files/d0a4a495-7166-44cf-9d88-c0c83f1d555a/allegato_n_1_ristorazione.pdf)

https://mcusercontent.com/6bca107349e8ab33b1734f9a5/files/d0a4a495-7166-44cf-9d88-c0c83f1d555a/allegato_n_1_ristorazione.pdf

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Cordiali Saluti

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