bonus vacanze modalità di fruizione

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BONUS VACANZE DA 150 A 500 EURO (machiavellico)
(il modello ISEE va richiesto ai CAF)
A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31/12/2020 si potrà usufruire del bonus vacanze.
i beneficiari dello sconto sono i nuclei familiari con Isee non superiore a 40mila euro.
Il Credito d’imposta è attribuito in misura diversa a seconda della composizione del nucleo familiare, in particolare spettano al massimo:
 500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone;
 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona.
Il Credito d’imposta è fruibile esclusivamente nella misura:
 dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
 del 20 per cento, come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
Per richiedere il bonus vacanze, il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO (https://io.italia.it/) , l’app dei servizi pubblici (https://io.italia.it/) , resa disponibile da PagoPA Spa. Una volta entrati nell’applicazione, a cui si accede mediante l’identità digitale Spid o la Carta d’identità elettronica (Cie 3.0), il contribuente potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dsu – in corso di validità, da cui risulti un indicatore Isee sotto la soglia di 40mila euro). In caso positivo otterrà un codice univoco e un QR-code, indispensabili per la fruizione del bonus.
Per espressa previsione di legge il credito non può essere utilizzato per effettuare pagamenti attraverso l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, anche non residenti, diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Pertanto, Il pagamento del soggiorno può essere effettuato anche con l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.
Le strutture ricettive, invece, per utilizzare il credito d’imposta corrispondente allo sconto concesso al cliente devono documentare il totale del corrispettivo con “fattura elettronica o documento commerciale”, i quali devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito; Sebbene la disposizione faccia riferimento alla fattura elettronica o documento commerciale, la tipologia dei fornitori che possono applicare lo sconto include anche agriturismi e b&b. Pertanto, per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica è valida anche l’emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale, così come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 17 giugno. Ne consegue che anche i forfettari (che non emettono fattura ex articolo 1, comma 3 del Dlgs n. 125/2015) possono applicare lo sconto in esame.
Al momento del pagamento a favore del fornitore del corrispettivo dovuto per il servizio reso, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In esito alla verifica dello stato di validità dell’agevolazione e dell’importo massimo dello sconto applicabile, il fornitore conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto e, da questo momento, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.
Al momento del pagamento, il fornitore del servizio dovrà indicare, nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale, il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero ammontare, e l’importo dello sconto applicato in base alle disposizioni in commento.
Il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto.
L’operazione va effettuata tramite modello F24 da presentare esclusivamente online, inserendo il codice tributo “6915” istituito con la risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020
Il contribuente intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020, potrà far valere la detrazione pari al 20 per cento del Credito d’imposta Vacanze spettante al proprio nucleo familiare. Tale detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell’imposta dovuta e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.

Si allega circolare esplicativa di 15 pagine
https://mcusercontent.com/6bca107349e8ab33b1734f9a5/files/25ee5d3a-d801-4ab0-97e8-1fb7ff2966b2/CIRCOLARE_18_bonus_vacanze_articolo_176_del_Decreto_Rilancio.pdf

Cordiali Saluti

Studio Presutti & Palombizio

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