INFORMATIVA N. 7/2018

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** STUDIO PRESUTTI & PALOMBIZIO
INFORMATIVA N° 7/2018
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1. Deduzione carburanti: sarà rinviata a gennaio la fatturazione elettronica per i benzinai. Slitterà a gennaio del 2019 l’obbligo della fatturazione elettronica per i benzinai che era previsto per il primo luglio e si apre ora un confronto tra governo e gestori per trovare un “percorso condiviso”. Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha annunciato che il governo sta “predisponendo il rinvio al primo gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di carburanti ai soggetti con partita Iva”, misura che sarà contenuta nel decreto ‘dignità’. Nel provvedimento che approderà in cdm ci sarà anche l’abolizione di altre misure che interessano le imprese come: il redditometro, lo spesometro, gli studi di settore e lo split payment. “La data del primo luglio, così come denunciato dai benzinai, non è realistica” spiega Di Maio secondo cui “è stata lanciata una novità senza dare il tempo e gli strumenti per attrezzarsi”.

2. Pagamento stipendi: dal 01/07//2018 non potranno più essere pagati in contanti nemmeno per piccoli importi: I mezzi idonei a effettuare il pagamento: sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore (CHE POTREBBE ESSERE ANCHE COINTESTATO CON ALTRI SOGGETTI); emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. Si ricorda comunque che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Le sanzioni in caso di mancato adempimento: in caso di violazione potrebbero comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. Autorizzazioni ponteggi: istanza rinnovo entro il 15.6.2018 Circolare n. 10 del 28 .5. 2018 sul rinnovo delle autorizzazioni decennali alla costruzione e all’impiego di ponteggi metallici. In assenza di invio saranno revocate. (vedi circolare allegata);

4. QR-Code e indirizzo fatture elettroniche: Online il sistema per generare il QR-Code, il “biglietto da visita” digitale con tutti i dati relativi alla propria partita Iva e quello per registrare l’indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche. I due servizi sono accessibili all’interno del portale dedicato “Fatture e corrispettivi” del sito delle Entrate.

5. Il TFR fuori dalla busta paga (http://comtelematico.mns04.com/nl/link?c=6unp&d=40t&h=16lb3q5lhuegrd23st1ik5f016&i=2e8&iw=1&p=H113145253&s=lp&sn=2bi&z=m45)
dal 01/07/2018 spirerà il termine per poter fruire del TFR in busta paga per i soggetti che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell’opportunità fornita dalla L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015): essa infatti aveva previsto l’introduzione dell’istituto in via sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018; lo strumento non è però stato reso strutturale da parte del Legislatore, così che a partire dalla paga di luglio 2018 si renderà necessario ritornare alle regole ordinare di conferimento del TFR.

6. NIENTE REVERSE CHARGE IVA TRA CONSORZI E CONSORZIATI: In Italia non è possibile introdurre il meccanismo (in deroga) di inversione contabile Iva alla cessione di beni e alla prestazione di servizi ai consorzi da parte dei consorziati. Queste le conclusioni della Commissione Ue oggetto della comunicazione n. 484 del 21 giugno 2018. Come è noto la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) aveva esteso il meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico. A tal fine è stata inserita la lettera a-quater all’art. 17 comma 6 del DPR 633/72, recante disciplina del reverse charge “interno”. L’efficacia del suddetto art. 17 comma 6 lett. a-quater del DPR 633/72 veniva, tuttavia, subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE. E adesso la risposta
c’è stata (negativa), poiché l’Italia non è riuscita a dimostrare né la natura né la portata degli eventuali problemi di frode derivanti dal rapporto tra i consorzi e i consorziati. Né è emerso che la misura di deroga portasse a semplificare le procedure per i soggetti passivi e/o per le Amministrazioni fiscali. Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta italiana non soddisfi le condizioni previste dall’art. 395 della direttiva 2006/112/CE e non ritiene giustificabile l’adozione del meccanismo del reverse charge.

Cordiali saluti.

Pratola Peligna, lì 26/06/2018 Studio Presutti & Palombizio

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